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D.P.R. 19/04/2005 n. 1705. I responsabili dei procedimenti che violino gli obblighi posti a loro carico dal regolamento o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza, sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 18 della legge e dal relativo regolamento, emanato con decreto del Ministro della difesa 7 febbraio 2003, n. 90, con riferimento all'intervento affidatogli, ferme restando le necessarie sanzioni disciplinari, amministrative e penali. Art. 18 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di progettazione 1. Il responsabile per la fase di progettazione a) promuove gli accertamenti e le indagini preliminari necessari per la verifica della fattibilità tecnica ed economica degli interventi in relazione agli aspetti operativi che ne hanno generato l'esigenza b) verifica, in via generale, la conformità ambientale, Paesistica e territoriale dell'intervento e promuove, ove necessario, l'avvio delle procedure per il rilascio dei pareri da parte dei competenti organi di tutela ambientale e territoriale c) accerta e certifica. la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 4, della legge, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei relativi bandi di gara, nonchè il successivo svolgimento delle relative procedure d) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute del documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonchè alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza e) propone, nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare con le ditte per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni sullo stesso f) propone i sistemi di affidamento dei lavori g) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonchè all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili, h) provvede alla nomina dei progettisti e del coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la progettazione i) nell'ambito delle comunicazioni all'Autorità di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, è responsabile della correttezza degli elementi d'informazione connessi alla progettazione dei lavori. 2. Il responsabile per la fase di progettazione, nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta a) l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti b) la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro c) l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento. Art. 19 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di affidamento 1. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento a) certifica l'ammissibilità dei sistemi di affidamento proposti dal responsabile per la fase di progettazione b) garantisce la conformità alle norme di legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti c) accerta prima della pubblicazione del bando di gara, tramite il responsabile del procedimento per la fase di progettazione, che non siano sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari difformi da quelle vigenti alla data di approvazione del progetto d) assicura la messa a disposizione delle ditte concorrenti di tutta la documentazione prevista a base di gara, ivi compresi i piani di sicurezza e) attiva, nel caso di trattativa privata, le comunicazioni all'Autorità e promuove la gara informale garantendo la pubblicità dei relativi atti f) nell'ambito delle comunicazioni all'Autorità di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, è responsabile della correttezza degli elementi d'informazione connessi all'affidamento dei lavori. Art. 20 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione 1. Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione a) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori b) provvede alla nomina del coordinatore in materia di sicurezza e di salute per l'esecuzione dei lavori c) accerta che ricorrano le condizioni previste dalla legge per le varianti in corso d'opera d) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori e) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti f) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori g) nell'ambito delle comunicazioni all'Autorità di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, è responsabile della correttezza degli elementi di informazione connessi all'esecuzione. 2. I responsabili del procedimento per la fase di progettazione e di esecuzione assumono il ruolo di responsabile dei lavori, nell'ambito delle rispettive fasi, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Art. 21 - Conferenza di servizi 1. Ove l'esecuzione di un intervento comporti il coordinamento e l'emissione di pareti da parte di più enti esterni all'Amministrazione, il responsabile del procedimento per la fase di progettazione provvede alla convocazione di una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 2. Per progetti di particolare complessità la conferenza di servizi può essere convocata, sulla base del progetto preliminare, allo scopo di accertare le condizioni per ottenere i necessari atti di consenso sul successivo progetto definitivo. 3. Ove necessario e tenuto conto delle esigenze di riservatezza delle opere da realizzare, può essere data pubblicità con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Art. 22 - Accesso agli atti 1. Sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa, nonchè tutte le documentazioni ovvero gli atti indicati nei regolamenti del Ministero della difesa di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Art. 23 - Progetti classificati 1. L'accesso agli atti connessi a progetti classificati, come definiti all'articolo 2, comma 12, è consentito solo a soggetti abilitati ai fini della sicurezza. Art. 24 - Disposizioni preliminari 1. Gli enti programmatori elaborano, con il supporto di studi di fattibilità redatti dagli organi tecnici di Forza armata, piani per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento. Art. 25 - Programmazione triennale - Elenco annuale 1. La programmazione triennale degli interventi, di singolo importo superiore a 100.000 euro, elaborata dagli Enti programmatori è articolata in settori corrispondenti ai capitoli di spesa previsti per le attività infrastrutturali del Ministero della difesa ed è basata sulle risorse finanziarie prevedibili, incluse quelle derivanti dal trasferimento della proprietà di beni immobili di cui all'articolo 19, comma 5-ter, della legge. 2. Lo schema di programma è redatto, entro il 30 settembre di ogni anno, anche mediante l'aggiornamento di quello precedente sulla base di un ordine prioritario delle esigenze di natura logistica e operativa, delle indicazioni tecniche e degli adeguamenti normativi segnalati da Geniodife. 3. Per ogni intervento inserito nel programma, di importo superiore a 100.000 euro, è redatto uno studio di fattibilità in cui sono definite a) la localizzazione e l'esigenza b) la motivazione dell'esigenza militare e la priorità c) la valutazione sulla fattibilità tecnica, tenendo conto anche dell'impatto ambientale e delle azioni e soluzioni atte a superare eventuali limitazioni d) la stima sommaria dei tempi di realizzazione e del costo complessivo e) l'eventuale identificazione dei beni immobili da cedere in proprietà, in sostituzione totale o parziale del corrispettivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-ter, della legge f) l'eventuale necessità di realizzazione in lotti e di finanziamento pluriennale. 4. Gli interventi sono inseriti nell'elenco annuale, solo previa approvazione a) di uno studio di fattibilità, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro b) della progettazione preliminare, per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro. 5. L'elenco annuale degli interventi di cui all'articolo 3, diventa esecutivo con l'approvazione di Geniodife, entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio. 6. In conformità all'articolo 14, comma 5, della legge, possono essere inseriti, nell'elenco annuale già approvato, interventi imposti da eventi imprevedibili, anche di natura operativa. Il finanziamento degli interventi deve essere, innanzi tutto, assicurato con risorse rese disponibili per ribassi d'asta o economie. Art. 26 - Pubblicità del programma 1. Gli enti programmatori, di concerto con Geniodife, inviano, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge, all'Osservatorio dei lavori pubblici i programmi triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori da realizzare rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 9, comma 1. 2. I programmi sono trasmessi anche al CIPE entro il 30 aprile di ogni anno. 3. Le caratteristiche essenziali degli appalti di importo pari o superiori al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, contenuti nei programmi, sono altresì rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. Art. 27 - Progetti esentati dall'obbligo della pubblicità 1. Sono esentati dall'obbligo della pubblicità gli interventi secretati ai sensi dell'articolo 122 e quelli compresi nelle fattispecie di cui agli articoli 4, 5 e 6. Art. 28 - Accantonamento per accordi bonari e contenziosi 1. Nel bilancio è inserita un'aliquota, pari almeno al tre percento della spesa prevista per l'attuazione degli interventi programmati, da destinare alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione di accordi bonari ai sensi dell'articolo 31-bis, della legge e dalla risoluzione dei contenziosi nei quali l'Amministrazione risulti soccombente. 2. Ove tale accantonamento risulti insufficiente, può essere integrato con le economie derivanti dai ribassi d'asta. Ove, viceversa, risulti superiore alle effettive esigenze, può essere impiegato per il soddisfacimento di altri interventi prioritari. 3. Per i lavori finanziati con risorse a destinazione vincolata per legge, la percentuale predetta può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti. Sezione seconda Lavori con finanziamento sui fondi comuni della NATO Art. 29 - Disposizioni preliminari 1. La programmazione degli interventi è attuata dagli organismi della NATO in coordinamento con gli enti del Ministero della difesa preposti ai rapporti con la NATO. Art. 30 - Proposta militare di programma 1. Le proposte di inserimento nella programmazione sono effettuate normalmente dal Comando supremo della NATO competente nel caso di interventi di interesse pluriregionale. 2. Nel caso di interventi di interesse locale, la proposta è effettuata dai Comandi regionali competenti al Comando supremo della NATO in Europa. Art. 31 - Schede di progetto 1. La definizione di massima degli interventi da proporre per la programmazione è curata dagli organi tecnici centrali di Forza armata, in coordinamento con i Comandi della NATO competenti per territorio, che provvedono alla redazione di schede di progetto in cui sono compresi i richiami alle motivazioni operative dell'intervento, delle modalità di intervento, dei costi e della loro ripartizione nel tempo.
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